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Il nuovo Codice della Strada è legge. Lo ha approvato il Senato con la votazione in quarta lettura del Disegno Di Legge 1720 in “materia di Sicurezza Stradale”, che ha ricevuto il parere favorevole dei Senatori, con 145 voti a favore e 122 astenuti, e ha varato nuove norme riguardanti la circolazione, molto più restrittive rispetto a prima. Ha commentato il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi: “Il Senato ha oggi approvato in via definitiva la riforma del Codice della Strada che entrerà in vigore questo venerdì – 30 luglio n.d.r. - all'avvio del grande esodo estivo”. Il Primo ministro ha sottolineato come “il nostro governo nel 2003 con la Patente a punti contribuì a far diminuire gli incidenti mortali dai 7.000 del 2002 ai 4.500 di oggi. Con questo nuovo provvedimento, e con il miglioramento che gli investimenti in corso nelle Infrastrutture apporteranno alla circolazione, diminuirà ulteriormente il numero degli incidenti e la mortalità sulle strade. Credo che queste siano buone notizie per gli italiani, specie alla vigilia dell'esodo estivo”. Con l’approvazione in quarta lettura e il nuovo passaggio dalla Commissione Trasporti della Camera, non sono cambiate molte norme rispetto al parare favorevole espresso dal Senato lo scorso 6 maggio. Il nuovo C.d.s. pone una maggiore attenzione sulla sicurezza dei neopatentati che non potranno bere nemmeno un goccio di alcool prima di mettersi alla guida.
Ecco le principali modifiche:
TEST ANTIDROGA L’aspirante pilota di moto e scooter che debba prendere per la prima volta una patente di guida, sarà obbligato a sottoporsi al test dell’alcolemia e a quello antidroga. Lo stabilisce il comma 1-bis dell’Art. 16 del DDL, che, aggiungendo il nuovo comma 2-ter all’articolo 119 del Codice della Strada (Decreto Legislativo n. 285 del 1992) prescrive: “Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria […], l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa”. Questa modifica al Codice della Strada è stata introdotta con l’emendamento 16.1000 Testo 4 presentato dal Senatore Cicolani, relatore del DDL presso l’Ottava Commissione.
DIVIETO ALCOLICI Chi ha meno di 21 anni non potrà bere nemmeno un goccio di alcool prima di salire in sella. Pena multe salatissime e sanzioni accessorie rivolte a quelli che non hanno ancora la patente B per l’automobile e, se dovessero risultare positivi all’etilometro, non potranno prenderla prima di un periodo fissato dal C.d.S. È quanto disposto dall’Art. 23 del DDL, che introduce un nuovo articolo al Codice della Strada, precisamente il 186-bis. Riguarda la “Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose” e ai commi 1, 2, 3 e 7 prescrive le limitazioni per i piloti di motocicli e ciclomotori. Non riguarda, invece, le due ruote l’impossibilità di bere per chi ha la patente da meno di tre anni, perché questo divieto è diretto solo agli automobilisti. Quindi, se avete più di ventuno anni e siete in sella a una moto, uno scooter o un cinquantino, potete bere nei limiti consentiti dal C.d.s. ecco nello specifico i contenuti dell’Art. 186-bis del C.d.s.:
“1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste per:
a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
[…]
2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.
3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.
[…]
7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età. […]”.
BASTA SMANETTONI Il DDL 1720 sulla Sicurezza Stradale dà una stretta alla possibilità di elaborare i motocicli. Con l’Art. 8 punisce sia il conducente del cinquantino preparato, sia il meccanico che sia colto in flagranza mentre provvede alle modifiche necessarie per elaborare il veicolo, attività che ai sensi della legge è considerata una manomissione. L’Art. 8 è un emendamento dell’Art. 97 del C.d.s. “in materia di sanzioni per ciclomotori alterati e disposizioni in materia di circolazione dei ciclomotori”. In particolare, la lettera a) del comma 1 dell’Art. 8 modifica quanto è attualmente prescritto dal comma 5 dell’Art 79: “Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311. Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'art. 52”. Il comma 1 dell’Art. 8 sostituisce infatti la sanzione da 78 a 311 euro per chi vende un veicolo non conforme alle norme della circolazione, portandola ad un valore “da euro 1.000 a euro 4.000” e fa pagare caro (più della cifra da 78 a 311 euro prevista sino ad oggi) anche il meccanico: “Alla sanzione da euro 389,00 a euro 1.556,00 è soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall’articolo 52”. Dovrà pagare più caro anche il conducente di un cinquantino elaborato. Oggi, infatti, il comma 6 dell’art. 79 prescrive: “Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155”, ma la lettera a-bis) del comma 1 dell’Art. 8 eleva la sanzione ad una cifra che va “da euro 148 a euro 594”.
PATENTINO CICLOMOTORI: PRATICA E EMERGENZA Per i ragazzi che si avvicinano alle due ruote la vita sarà più complicata, perché, oltre alla teoria, prendere il patentino, comporterà anche il superamento di una prova pratica. Il comma 1-bis dell’Art 166 del C.d.s. prescrive: “Per guidare un ciclomotore il minore che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis”. Quest’ultimo, l’11-bis, sarebbe così modificato per effetto dell’Art. 11 del DDL Sicurezza Stradale: “Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato è subordinato ad un esame svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La prova di verifica dei corsi organizzati in ambito scolastico è espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Nell’ambito dei corsi di cui al primo e al terzo periodo – cioè quelli fatti nelle autoscuole o nelle scuole statali n.d.r. - è svolta una lezione teorica di almeno un’ora, volta all’acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis, gli aspiranti che hanno superato l’esame di cui al secondo periodo o la prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa idonea attività di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore […]”. L’Art.11 del DDL fissa la comma 2 che “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, nonché della relativa attività di formazione, di cui al comma 11-bis dell’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo.” Bisognerà quindi capire in che cosa consisteranno la “prova pratica di guida del ciclomotore” e “lezione teorica di almeno un’ora, volta all’acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza”.
MULTE: TEMPI E RATE Altri due provvedimenti di carattere generale sono inerenti al tema delle sanzioni: l’Art 24 del DDL riduce il tempo di notifica dagli attuali 150 giorni fissati dall’Art. 201 del C.d.s. (materia di notificazione delle violazioni) a 60 giorni come limite massimo; l’art 26 del DDL definisce l’importo e le modalità di rateizzazione delle multe, introducendo l’Art. 202-bis al C.d.s. che prescrive:
“1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.
4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell’entità della somma da pagare, l’autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l’importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l’importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l’importo dovuto supera euro 5.000. L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall’articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
5. L’istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell’istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all’articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all’articolo 204-bis. L’istanza è comunicata dall’autorità ricevente all’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza l’autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l’istanza si intende respinta.
6. La notificazione all’interessato dell’accoglimento dell’istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all’articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L’accoglimento dell’istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l’organo accertatore.
7. In caso di accoglimento dell’istanza, il comando o ufficio da cui dipende l’organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell’articolo 203.
8. In caso di rigetto dell’istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6. […]”.
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